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Erogazione di contributi finalizzati alla partecipazione dell’Italia a iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale

La Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), nell’abrogare la legge 180/1992, ha modificato il DPR 18/1967 con l’inserimento di un art.23-ter, recante “nuove modalita’ per l’erogazione di contributi finalizzati alla partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale”.

Le Direzioni Generali che gestiscono i relativi fondi – DGMO e DGUE – hanno elaborato degli Avvisi di pubblicita’ al fine di acquisire le proposte presentate dai soggetti privati volte ad ottenere la concessione dei contributi.

Tali Avvisi sono pubblicati sul sito del MAECI, alla pagina:

https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/criterimodalita/criteri-e-modalita.html

Con riferimento alle modalita’ di presentazione delle domande, l’articolo 4 di ciascuno dei due Avvisi prevede che per i soggetti che hanno sede legale presso un Paese extra-UE, la domanda venga presentata esclusivamente per il tramite della Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente (comma 2) e che in luogo della dichiarazione sostitutiva di certificazioni, secondo il modello allegato all’Avviso, gli stessi soggetti debbano produrre documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente (comma 5). Inoltre, ai fini del rispetto del termine finale stabilito dagli Avvisi (30 settembre 2021), fara’ fede il timbro apposto dalla Rappresentanza Diplomatica al momento della ricezione della domanda (comma 6).

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