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Prodotti della pesca

I prodotti della pesca possono ricadere nella categoria di rischio BASSO, MEDIO e ALTO.

Il pesce vivo non destinato al consumo umano è classificato come animale vivo, quindi ricade nella categoria di rischio alto.

La definizione di prodotti della pesca deriva dall’allegato I del Reg. UE 853/2004, recepito nella normativa del Regno Unito. Link per verificare la categoria di rischio del proprio prodotto.

Rischio basso se rispettano i criteri seguenti:

  • Sono vivi o non potrebbero sopravvivere se reimmessi nel loro ambiente;
  • Provengono da uno stabilimento approvato ed identificato;
  • Non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di trasformazione, come definite nell’art. 2 del Reg. 852/2004 recepito nella normativa UK, per esempio, riscaldamento, affumicatura, maturazione, essiccamento, marinatura, o una combinazione di queste;
  • Sono accompagnati dai documenti relativi alla pesca legale, per esempio un valido certificato di cattura e una prova di conservazione e trasformazione;
  • Non sono pesci contenenti istamina (es. Sgombridi);
  • Il pesce che non rispetta tali requisiti ricadrà in una delle altre categorie di prodotti della pesca e sarà categorizzato come a medio rischio;
  • I prodotti della pesca che hanno subito un’operazione sull’integrità anatomica (per esempio eviscerazione, affettatura, filettatura etc) e rispettano la definizione di prodotti non trasformati in accordo all’art.2 del Reg. 852/2004 possono ancora rientrare nella definizione se sono rispettati tutti gli altri criteri.

Rischio medio:

  • Prodotti della pesca diversi dalla categoria II e dal pescato
  • Prodotti da acquacoltura e molluschi bivalvi per consumo umano non in contenitori sigillati ermeticamente in modo da essere stabili a temperatura ambiente

L’importazione dei prodotti della pesca in Gran Bretagna dai paesi UE prevede:

BASSO RISCHIO

  • Pre notifica tramite IPAFFS (Import of Products, Animal, Food and Feed System). La novità è che, a partire dalla fine di gennaio 2024, verrà usato il CHED (Common Health Entry Document) rispetto all’attuale IMP (Importer Notification) che sarà creato sempre dal sistema IPAFFS.
  • La documentazione di pesca IUU (Illegal Unreported and Unregulated) (tranne per i prodotti esenti) deve essere trasmessa in anticipo all’autorità sanitaria del porto di destinazione (almeno 72 ore prima per le importazioni via mare, 4 ore via treno, 2 ore via strada). Potrà essere caricata digitalmente in IPAFFS nel corso del processo di pre notifica, a partire dal 30 aprile 2024. Le verifiche del documento IUU sono risk-based a prescindere dalla categoria di rischio SPS.
  • Ingresso in Gran Bretagna tramite un porto dotato di Border Control Post designato per quella categoria di prodotto, a partire dal 30 aprile 2024.
  • Controlli non di routine ma di sorveglianza sui prodotti in ingresso.

MEDIO RISCHIO

Oltre alla pre-notifica e all’ingresso tramite un BCP:

  • Certificato sanitario. Le copie scannerizzate o le fotografie del certificato sanitario da TRACES non sono ammesse perché’ non verificabili digitalmente da parte dell’autorità competente. Da fine gennaio 2024, con il passaggio al CHED per la pre notifica, l’esportatore deve assicurarsi che la copia firmata digitalmente del EHC venga esportata in pdf da TRACES e condivisa con l’importatore o persona responsabile per l’accettazione del carico che, a sua volta, deve assicurarsi che esso sia allegato al CHED della pre notifica. In seguito, da metà 2024, sarà disponibile una funzione “clone a certificate” per gli importatori che potranno automaticamente copiare i dati del EHC (dal TRACES) per emettere il CHED in IPAFFS senza riempire i campi necessari ma copiandoli in automatico, semplificando così l’emissione della pre notifica, cui saranno allegati in automatico tutti i documenti. I modelli di certificati sanitari sono disponibili al seguente link
  • Controlli documentali ed una percentuale risk-based di controlli d’identità e fisici.

Il Governo britannico sta lavorando ad un sistema di alert via SMS per gli autisti e camionisti che trasportano merci selezionate per un’ispezione. Inoltre, ulteriori informazioni saranno fornite sulla possibilità di applicare una fee fissa, cosiddetta Common user charge, per le consegne di prodotti della pesca sottoposti a controlli SPS alla frontiera.

L’Accredited Trusted Trader Scheme, che prevede schemi semplificati per gli operatori accreditati, avrà una fase pilota cui gli operatori potranno aderire su base volontaria.

TRANSITO – Per il solo transito di prodotti della pesca a basso rischio attraverso la Gran Bretagna, è richiesta la pre-notifica, ingresso ed uscita attraverso un BCP designato e controlli generici di sorveglianza. Per i prodotti della pesca a rischio medio serviranno dei certificati sanitari di transito, semplificati dal 31 gennaio 2024. I controlli avverranno in proporzione al rischio a partire dal 30 aprile 2024.

Alcune particolarità riguardano le importazioni dall’Irlanda per le quali si rimanda alla lettura del BTOM.

Informazioni sui Border Control Posts (BCPs) nel Regno Unito per i prodotti della pesca sono disponibili al seguente link.