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Le erogazioni liberali in occasione di eventi calamitosi: benefici fiscali

Siamo lieti di rendere disponibile il seguente documento informativo, che in nessun modo si propone di essere esaustivo, e che fornisce indicazioni di massima in merito ai benefici fiscali a favore di chi effettua erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali conseguendo anche benefici fiscali.

a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi (sisma, alluvioni ecc…);a soggetti che non perseguono il fine di lucro, indipendentemente dal fine dell’erogazione..

In funzione di tali finalità la Legge accorda benefici fiscali diversi.

I benefici concessi alle persone fisiche (privati)

I benefici concessi dalla norma sono di tre tipologie e vengono applicati in funzione della tipologia di erogazione elargita:

beneficio fiscale coincidente con la detrazione dall’imposta del contribuente del 19% della spesa sostenuta per l’erogazione, con massimo di spesa sostenibile/detraibile pari ad euro 2.065,83;beneficio fiscale coincidente con la detrazione dall’imposta del contribuente del 26% della spesa sostenuta per l’erogazione, con massimo di spesa sostenibile/detraibile pari ad euro 30.000;beneficio fiscale coincidente con le minori imposte calcolate dovute alla deduzione dal reddito complessivo della somma destinata all’erogazione liberale medesima con un limite massimo deducibile pari al 10% del reddito complessivo.

I benefici concessi alle persone fisiche e giuridiche (titolari di partita IVA)

Nel caso specifico di erogazioni liberali alle ONLUS il beneficio può essere molteplice ed alternativo.

Prendiamo quindi visione dei seguenti punti.

La persona fisica che effettua un’erogazione liberale ad una Onlus dovrà preventivamente verificare, ai fini del vantaggio fiscale se trattasi di:erogazione con diritto alla detrazione del 19% perché effettuata in caso di eventi calamitosi ad una Onlus;erogazione con diritto alternativo alla detrazione del 26% o deduzione dal reddito poiché priva di specifica finalità collegata all’evento calamitoso;sarà poi necessario valutare l’importo dell’erogazione in funzione della spesa massima sostenibile per ottenere il maggior beneficio fiscale o il 10% del reddito per poter beneficiare del massimo della deduzione spettante (ma questo pare un discorso forzato, anche se utile, dato il fatto che una liberalità è connessa al buon cuore di chi la esegue e non forse in primis al beneficio fiscale);

L’impresa individuale/persona giuridica che effettua un’erogazione liberale ad una Onlus non deve chiedersi nulla poiché essa eseguirà l’erogazione considerando i parametri di legge (massimo di spesa di euro 2.065,83 o 2% del reddito d’impresa), e la medesima verrà dedotta, in funzione di quanto fra parentesi, direttamente dal reddito d’impresa.

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