In relazione all’indennizzo alle vittime di reati violenti intenzionali (Direttiva 2004/80/CE), è disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana un’informativa (in italiano, francese ed inglese) sulle forme di esercizio del diritto all’indennizzo. Per i dettagli sulla disciplina nazionale e sulle modalità di presentazione della domanda clicca qui.
La legge europea 7 luglio 2016, n. 122, riconosce dal 23 luglio 2016 (data di entrata in vigore) il diritto all’indennizzo ai cittadini dell’Unione europea vittime di reati intenzionali violenti, ivi compreso quello di sfruttamento del lavoro e ad eccezione dei reati di percosse e lesioni semplici, ove sia stata inutilmente esercitata la pretesa risarcitoria nei confronti dell’autore del reato o di altri soggetti civilmente responsabili.
L’indennizzo viene elargito, fatte salve le provvidenze già previste da altre disposizioni di legge per determinati reati, se più favorevoli, per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, ad eccezione dei fatti di violenza sessuale e di omicidio in favore delle cui vittime è corrisposto anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
L’importo è stabilito per il reato di omicidio in euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima; per il reato di violenza sessuale, con esclusione dell’ipotesi in cui ricorra l’attenuante della minore gravità, l’importo è determinato in euro 4.800; per i reati diversi da quelli di omicidio e violenza sessuale, l’importo destinato a rifondere le spese mediche e assistenziali è stabilito in una somma massima di euro 3.000.
Con successiva legge 20 novembre 2017, n. 167, l’indennizzo è stato riconosciuto anche alla vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n. 122 (23 luglio 2016). La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 20 novembre 2017, n. 167.
La legge è entrata in vigore il 12 dicembre 2017.
Il termine andrà a scadere il 12 aprile 2018.
Il cittadino dell’Unione potrà rivolgersi all’Autorità di assistenza del proprio Paese per ricevere le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell’Unione europea in cui è stato commesso il reato.