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AGGIORNAMENTO – DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO IN ITALIA DAL 7 AL 15 GENNAIO 2021

n.b. questa comunicazione è superata e sostituita dalla successiva news del 9 gennaio 2021

 

AGGIORNAMENTO – DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO IN ITALIA DAL 7 AL 15 GENNAIO 2021

La disciplina indicata di seguito si basa su quanto disposto all’art. 1 comma 4 del Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1

1) SOGGIORNO O TRANSITO NEL REGNO UNITO TRA IL 7 DICEMBRE 2020 E IL 6 GENNAIO 2021 – MODALITA’ DI INGRESSO IN ITALIA

A coloro che abbiano soggiornato/transitato nel Regno Unito tra il 7 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, per qualsiasi ragione, si applica la normativa già prevista dall’Ordinanza del 20 dicembre 2020, successivamente integrata dall’Ordinanza 23 dicembre 2020. Di conseguenza:

a) È possibile l’ingresso/rientro in Italia solo per coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020, o che abbiano un motivo di assoluta necessità, da autocertificare.

b) L’ingresso è possibile solo presentando al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

c) Deve essere effettuato un ulteriore test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il secondo test è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto.

d) Indipendentemente dal risultato del test, è prevista l’attivazione della sorveglianza sanitaria ed è obbligatorio l’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

A coloro che non rientrano nei criteri indicati (residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020 o assoluta necessità), continua ad applicarsi il divieto di ingresso, nei termini previsti dall’Ordinanza 20 dicembre 2020.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, come integrate dall’Ordinanza 23 dicembre 2020, non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Non sono previste altre eccezioni.

2) SOGGIORNO O TRANSITO IN REGNO UNITO DAL 7 GENNAIO 2021 (O PRIMA DEL 7 DICEMBRE 2020) – MODALITA’ DI INGRESSO IN ITALIA

Per coloro che si recano dall’Italia al Regno Unito a partire dal 7 gennaio 2021 e devono fare rientro in Italia, vige la disciplina relativa ai Paesi dell’Elenco E. Pertanto, è necessario:

• compilare un’autodichiarazione;

• essere in grado, in caso di controlli, di dimostrare il possesso dei requisiti per l’ingresso (fra i quali: comprovati motivi di lavoro, salute, studio, assoluta urgenza, rientro presso il domicilio, l’abitazione o la residenza; per maggiori dettagli si rimanda all’art. 6 del DPCM 3 dicembre 2020);

informare immediatamente il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente del proprio arrivo in Italia per avviare i 14 giorni di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e raggiungere la propria destinazione finale con mezzo privato.

Solo a questi spostamenti, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano anche le eccezioni normalmente previste dall’art. 8 comma 8 del DPCM 3 dicembre 2020.

3) SPOSTAMENTI VERSO IL REGNO UNITO:
Dal 23 dicembre 2020, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord passa in Elenco E, fino al 15 gennaio 2021, con possibilità di estensione. Di conseguenza, ci si potrà recare in Regno Unito solo per i motivi indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM 3 dicembre 2020. Si può partire per il Regno Unito per comprovati motivi di lavoro, salute, studio, assoluta urgenza, rientro presso il domicilio, l’abitazione o la residenza.

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