BORDER TARGET OPERATING MODEL – BTOM
Aggiornamento del 28 agosto 2025
Il nuovo sistema britannico di controlli alle frontiere, Border Target Operating Model (BTOM), annunciato ad agosto 2023, è entrato in vigore in tre fasi: 31 gennaio 2024, 30 aprile 2024 e 31 gennaio 2025.
Il governo britannico ha annunciato, in un recente comunicato stampa, la sospensione dei nuovi controlli alle frontiere, inizialmente previsti su animali vivi e su alcuni prodotti animali e vegetali provenienti dall’UE e dall’Irlanda. La misura, si legge, anticipa il prossimo accordo sanitario e fitosanitario (SPS) con Bruxelles, che istituirà una zona comune UK-UE finalizzata a ridurre costi, burocrazia e ritardi alle dogane.
Restano, al momento, in vigore tutte le regole già introdotte mentre resteranno, dopo l’accordo SPS, solo verifiche ad hoc, basate sul rischio e per determinate importazioni. Si precisa, infine, che la protezione della biosicurezza nazionale continuerà a essere garantita tramite sorveglianza e controlli selettivi.
Ecco il quadro implementato e attualmente in vigore
I prodotti sottoposti a controlli sanitari e fitosanitari (SPS) sono classificati in categorie ad alto, medio e basso rischio, da cui dipende l’intensità dei controlli alle frontiere nonché l’obbligo di certificati sanitari e di altra documentazione.
Dall’entrata in vigore della prima fase del BTOM, il 31 gennaio 2024, per l’importazione di prodotti agroalimentari provenienti dalla UE nel mercato della Gran Bretagna sono richiesti:
– PRE NOTIFICA, ossia Common Health Entry Document (CHED) a cura dell’importatore tramite l’Import of products, animals, food and feed system (IPAFFS), per i prodotti animali e vegetali di tutte e tre le categorie di rischio (ad eccezione delle piante e prodotti delle piante classificate a basso rischio o a medio rischio B);
– CERTIFICATO SANITARIO O FITOSANITARIO, a cura dell’esportatore, che lo richiede all’autorità sanitaria del Paese di partenza, per i prodotti animali e vegetali a medio rischio e gli alimenti e mangimi (non di origine animale) ad alto rischio. Per i prodotti animali e vegetali ad alto rischio sia l‘obbligo di certificazione sia i controlli all’ingresso nel Regno Unito erano già in essere.
Dal 30 aprile 2024, sono stati introdotti:
- CONTROLLI, SIA DOCUMENTALI CHE DI IDENTITÀ E FISICI (con frequenza risk-based) sui prodotti a medio rischio, al momento dell’arrivo alla frontiera;
- Ingresso di tutte le merci attraverso i posti di controllo frontalieri (BORDER CONTROL POST o BCP) designati, o, nel caso delle piante e prodotti delle piante, attraverso i punti di controllo autorizzati (CP) dove avvengono anche le eventuali ispezioni.
- una tariffa a copertura dei COSTI DI ISPEZIONE e controllo, a prescindere dalla loro effettiva esecuzione, per le merci che arrivano in Gran Bretagna o vi transitano, attraverso il porto di Dover e l’Eurotunnel. La tariffa, denominata Common User Charge (CUC) varia da un minimo di 10 sterline ad un massimo di 29 sterline, per ogni prodotto del CHED (notifica di importazione) fino ad un massimo di 5 codici (approfondimento in fondo alla pagina). Si precisa che laddove le merci transitano attraverso un BCP gestito privatamente, le tariffe sono stabilite in autonomia da tali strutture.
Il costo totale è composto essenzialmente da due parti:
- la tariffa applicata dal BCP, sia privato che gestito dal governo britannico, laddove prevista;
- la tariffa applicata dall’Autorità sanitaria portuale (per i prodotti di origine animale) o dall’Animal and Plant health agency (per piante e prodotti delle piante) per l’esecuzione di test e ispezioni.
La frequenza dei controlli prevista:
- prodotti di origine animale a medio rischio e alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale: controlli documentali nel 100% dei casi e controlli di identità e fisici in una percentuale variabile tra l’1% ed il 30%;
- piante e prodotti vegetali a medio rischio: controlli documentali, d’identità e fisici intorno al 3%, salvo diversa valutazione del rischio da parte delle autorità preposte.
Dal 31 gennaio 2025, sono stati introdotte, per le importazioni provenienti dai paesi UE, le Safety and security declaration, note anche come Entry Summary Declaration o ENS. I vettori o trasportatori sono i soggetti legalmente responsabili dell’invio di tali dichiarazioni.
GLI ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI IN SINTESI:
COSA DEVE FARE L’ESPORTATORE:
richiedere il certificato sanitario o fitosanitario per la merce da spedire e trasmetterlo all’importatore responsabile del carico.
CERTIFICATI SANITARI: Le autorità della Gran Bretagna incoraggiano l’uso dei certificati sanitari verificabili e firmati digitalmente, ossia in formato PDF verificabile, scaricato dal TRAde Control and Export System (TRACES), o da altri sistemi adottati dai singoli paesi membri, che l’autorità sanitaria ha firmato digitalmente. Qualora non venga utilizzato tale sistema, viene comunque accettato il normale certificato sanitario cartaceo che deve arrivare prima o contestualmente alla merce.
COSA DEVE FARE L’IMPORTATORE o persona responsabile del carico:
– effettuare la pre-notifica con il sistema IPAFFS almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo della merce;
– assicurarsi che i dati forniti nel CHED siano coerenti con quelli comunicati nella dichiarazione doganale;
– individuare il punto di ingresso della merce, dotato di un BCP designato per la tipologia di merce;
– caricare nel sistema IPAFFS il certificato sanitario/fitosanitario spedito dall’esportatore;
– comunicare un contatto (il proprio o di persone delegate) cui le autorità possano trasmettere, tramite email o sms, l’eventuale avviso che la merce sarà fermata al BCP per l’ispezione.[1]
CALCOLO DEL COMMON USER CHARGE (CUC):
Le seguenti tariffe sono applicate a ciascuna linea di prodotto presente nella notifica di importazione ossia nel Common Health Entry Document (CHED).
| Prodotti | Rischio | Importazione in GB | Transito per GB |
| POAO* | basso rischio | £ 10 | £ 10 |
| POAO* | medio rischio | £ 29 | £ 10 |
| POAO* | alto rischio | £ 29 | £ 10 |
| HRFNAO ** | alto rischio | £ 29 | 0 |
| Piante e prodotti delle piante | basso rischio | 0 | 0 |
| Piante e prodotti delle piante | medio rischio B | 0 | 0 |
| Piante e prodotti delle piante | medio rischio A | £ 29 | 0 |
| Piante e prodotti delle piante | alto rischio | £ 29 | 0 |
* Prodotti di origine animale
** Alimenti e mangimi non di origine animale
Il costo massimo per un CHED è limitato ad un massimo di 5 linee di prodotto, anche se nel CHED sono presenti più prodotti. Ciò significa che i CHED a medio e alto rischio sono limitati a £145. I CHED a basso rischio POAO e i transiti POAO sono limitati a £50. L’IVA non viene aggiunta. Le tariffe saranno aggiornate annualmente dal DEFRA. Le tariffe per gli animali vivi saranno calcolate e pubblicate dal DEFRA.
Saranno adottate misure e penalità per scoraggiare il mancato o ritardato pagamento degli importi.
Punti di contatto per questioni urgenti relative alle spedizioni:
- Per le piante e prodotti delle piante: Animal and Plant Health Agency (APHA) email phsi-importers@apha.gov.uk o tel. +44 (0) 3000 200 301
- Per i prodotti di origine animale: Port Health Authority (PHA) presso il BCP di destinazione mappa BCP
- Per problem tecnici con IPAFFS: Animal and Plant Health Agency (APHA) email APHAServiceDesk@apha.gov.uk o tel. on 0330 041 6999
Per approfondire:
Border Target Operating Model: opuscoli informativi per le imprese – GOV.UK (www.gov.uk)
[1] Si precisa che per informazioni riguardanti invece controlli di tipo doganale da parte di HRMC (HM Revenue & Customs) sulla propria merce, il responsabile del carico/autista dovrà consultare il portale Goods Vehicle Movement Service o gli appositi schermi presso i porti.