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Residenti nel Regno Unito (EU Settlement Scheme)

ULTIMO AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA: 17/07/2025

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I contenuti pubblicati dall’Ambasciata sul tema dello EU Settlement Scheme (EUSS) hanno una finalità esclusivamente informativa e non hanno valore legale.

L’Ambasciata non può fornire assistenza legale personalizzata per seguire i casi individuali o per la compilazione di domande ai sensi dello EUSS presso l’Home Office, né può fornire un’interpretazione della normativa britannica.

La stessa disciplina dello EUSS è in costante aggiornamento. Si raccomanda pertanto di monitorare costantemente i competenti siti istituzionali britannici.

Se un quesito non trova risposta in questa pagina, è possibile contattare l’Ambasciata tramite un indirizzo di posta elettronica dedicato esclusivamente a segnalazioni concernenti i diritti dei cittadini italiani che hanno aderito o desiderano aderire allo EUSS: londra.brexit@esteri.it.

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 1. ACCORDO DI RECESSO

Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l’Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione Europea.

Il trattato tutela, tra gli altri, i diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 in materia di assistenza sanitaria, pensioni, prestazioni sociali, ricongiungimento familiare e accesso all’istruzione.

Per continuare a risiedere nel Regno Unito dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, in assenza di altri titoli di soggiorno validi, è dunque necessario registrarsi allo EU Settlement Scheme (EUSS) messo a punto dalle Autorità britanniche.

 

 2. REGISTRARSI ALLO EUSS

Possono principalmente accedere allo EUSS:

  • i cittadini europei (UE), i cittadini dello Spazio Economico Europeo (SEE) e i cittadini svizzeri residenti nel Regno Unito al 31 dicembre 2020;
  • i familiari di cittadini UE già residenti nel Regno Unito con pre-settled status o settled status.

Il processo di registrazione allo EUSS si è concluso il 30 giugno 2021.

È ancora possibile accedere allo EUSS in casi limitati, ad esempio con una domanda tardiva (late application) o con una domanda di ricongiungimento familiare.

La domanda può essere presentata principalmente tramite apposita applicazione (EU Exit: ID Document Check) o sul sito dell’Home Office.

Questi i principali passaggi del procedimento ↆ

(1) Fornire una prova valida d’identità (passaporto biometrico o carta d’identità nazionale).

(2) Fornire prove valide di permanenza continuativa nel Regno Unito. Si raccomanda di consultare l’elenco completo, a cura del Governo britannico, delle prove di residenza ammesse.

(3) In caso di domanda di ricongiungimento familiare, fornire prove della relazione familiare con il cittadino UE (già titolare di status EUSS) con cui ci si vuole ricongiungere.

(4) In caso di domanda tardiva, fornire prove delle valide motivazioni (reasonable grounds) che hanno portato a presentare domanda dopo la scadenza del 30 giugno 2021.

(5) Superare il controllo dei precedenti penali a cura delle competenti Autorità britanniche.

Una volta depositata la domanda si otterrà un numero identificativo denominato UAN (Unique Application Number). Successivamente, se la domanda è stata presentata correttamente e, nel caso di domande tardive se le “valide motivazioni” che giustificano il ritardo sono state approvate da parte delle Autorità britanniche, si riceverà un Certificate of Application (CoA). Il CoA conferma la protezione temporanea dei diritti di residenza in attesa dell’esito finale della domanda.

La domanda viene poi valutata nel dettaglio dall’Home Office, con i seguenti possibili esiti ↆ

  • SETTLED STATUS (permesso di soggiorno permanente). Si ottiene se si hanno cinque anni o più di residenza continuativa nel Regno Unito. Questo status, una volta ottenuto, dà diritto ad assentarsi fino a un massimo di 5 anni continuativi.
  • PRE-SETTLED STATUS(permesso di soggiorno temporaneo). Finalizzato a completare il periodo minimo di residenza di cinque anni richiesto ai fini del rilascio del settled status. Con questo status sono ammesse dall’ordinamento britannico assenze limitate. Assenze superiori a quelle consentite possono precludere l’accesso al settled status (v. successivi paragrafi e domande frequenti per maggiori dettagli).
  • RIGETTO o RIFIUTO della domanda,per insufficienza di prove/documentazione o assenza di requisiti.

 

3. DOMANDE TARDIVE

Dal 1° luglio 2021 i cittadini italiani e i loro familiari possono risiedere nel Regno Unito in presenza di un adeguato titolo di soggiorno.

Chi era residente nel Regno Unito alla data del 31 dicembre 2020, non ha presentato domanda ai sensi dello EUSS entro la scadenza del 30 giugno 2021 e non ha altri titoli di residenza validi (ad esempio un visto) potrebbe trovarsi in posizione irregolare.

È possibile presentare una domanda tardiva (late application) per accedere allo EUSS solo in presenza di valide motivazioni che giustifichino il ritardo della richiesta oltre i termini stabiliti.

Quando si presenta una domanda tardiva bisogna dimostrare la propria residenza continuativa, da intendersi iniziata prima del 31 dicembre 2020. Questo significa generalmente dimostrare di essere stati nel Regno Unito per almeno 6 mesi ogni 12 mesi. Sono comunque contemplate alcune assenze superiori a 6 mesi ogni 12 che non interrompono la residenza continuativa. Tra queste si citano, a titolo di esempio:

  • un periodo di massimo 12 mesi per un motivo importante (important reason): parto, malattia grave, studio, formazione professionale, incarico lavorativo all’estero, COVID-19;
  • servizio militare obbligatorio di qualsiasi durata;
  • tempo trascorso all’estero alle dipendenze del Governo britannico (inclusi i familiari al seguito).

Se si sono trascorsi più di 12 mesi al di fuori del Regno Unito a causa della pandemia COVID-19, si raccomanda di consultare attentamente la Guida ufficiale del Governo britannico.

Per una lista completa di assenze ammesse dall’ordinamento britannico si rimanda alla Guida ufficiale dell’Home Office, sezione intitolata Qualifying residence.

Per facilitare il calcolo delle assenze totali, l’associazione The3Million mette a disposizione sul proprio sito un “calcolatore” (6 months in 12 calculator), consultabile a propria discrezione qui.

Le domande tardive devono dunque essere accompagnate da documentate valide motivazioni (reasonable grounds for late applications). Tra le principali motivazioni – da NON ritenersi esaustive – vi sono le seguenti:

  • un genitore, tutore o autorità locale non ha presentato domanda in tempo utile per conto di un minore;
  • individui che hanno avuto una grave malattia tale da non consentire di presentare domanda entro le scadenze originarie;
  • individui che necessitano di assistenza continua;
  • individui con esperienze di maltrattamenti e violenza domestica.

La Guida ufficiale dell’Home Office (EU Settlement Scheme: caseworker guidance) cita inoltre alcune motivazioni che NON sono più generalmente considerate valide, tra le quali:

  • ignorare la facoltà di registrarsi allo EUSS;
  • mancanza di connessione internet e/o di competenze informatiche;
  • limitata conoscenza della lingua inglese;
  • motivi legati alle precedenti restrizioni vigenti durante la pandemia COVID-19;
  • generiche circostanze personali legate a impegni lavorativi e/o di studio.

Si ricorda nuovamente che tutte le motivazioni elencate sopra non sono esaustive. L’Home Office non esclude inoltre di accettare altre motivazioni gravi (“compelling practical or compassionate reason”). Ogni caso, infatti, verrà analizzato individualmente da parte delle Autorità britanniche, alla luce delle sue particolari circostanze e delle prove prodotte. Si ribadisce pertanto l’importanza di un’attenta lettura del sito internet e della Guida ufficiale dell’Home Office.

È sempre opportuno includere quante più informazioni e prove possibili a giustificazione di una domanda tardiva, presentata dopo la scadenza del 30 giugno 2021.

Si ricorda che la scadenza del 30 giugno 2021 non si applica a tutti. La normativa britannica prevede, tra le altre, le deroghe in favore di  bambini nati o adottati nel Regno Unito dopo il 1° aprile 2021 (NB: entro 3 mesi dalla nascita/adozione) e i ricongiungimenti familiari, per i quali si invita a consultare il sito ufficiale dell’Home Office. Anche in questi casi, ad ogni modo, se si presenta domanda al di fuori dei termini previsti dalla normativa, vale la disciplina delle domande tardive. Si rimanda, per maggiori dettagli, ai successivi paragrafi (“minori di 21 anni” e “ricongiungimento familiare”).

 

4. CHI PUÒ ACCEDERE ALLO EUSS

Possono presentare domanda i cittadini dell’Unione Europea (UE), i cittadini dello Spazio Economico Europeo (SEE) e i cittadini svizzeri residenti nel Regno Unito al 31 dicembre 2020, nonché i familiari di quanti risiedano nel Regno Unito e siano già titolari di pre-settled o settled status.

Vi sono ulteriori categorie di possibili beneficiari dello EUSS. Una lista completa è consultabile sul sito ufficiale dell’Home Office: Who can apply.

In linea generale, l’accesso allo EUSS è consentito a quanti erano residenti nel Regno Unito al 31 dicembre 2020.

La domanda può essere presentata anche da quanti abbiano risieduto per più di cinque anni nel Regno Unito e siano in grado di provare la propria “residenza storica” nel Paese, senza aver lasciato il Regno Unito da più di 5 anni.

 

Titolari di permesso a tempo indeterminato britannico

I titolari di un permesso a tempo indeterminato britannico (Indefinite Leave to Remain or Enter in the UK) non sono obbligati a registrarsi allo EUSS, ma ne hanno piena facoltà.

Il settled status (EUSS) conferisce benefici aggiuntivi, ivi incluso il diritto di risiedere all’estero fino a cinque anni (rispetto ai soli due anni di assenza previsti dall’Indefinite Leave to Remain) senza perdere il permesso di residenza.

Si ricorda che anche in questi casi la scadenza per presentare domanda era quella del 30 giugno 2021.

Pertanto, i titolari di Indefinite Leave to Remain or Enter in the UK, nel caso in cui decidano di presentare domanda dopo il 30 giugno 2021, dovranno includere prove di “valide motivazioni” che giustifichino il ritardo (v. paragrafo dedicato alle domande tardive). La Guida ufficiale dell’Home Office, riporta alcuni scenari ed esempi di motivazioni che possono essere considerate come valide.

 

Titolari di documenti di residenza permanente precedentemente rilasciati dal Regno Unito secondo la normativa europea

I “documenti di residenza permanente” (permanent residence documents) a suo tempo rilasciati dal Regno Unito ai sensi della normativa UE NON sono più validi dal 30 giugno 2021.

I titolari di tali documenti dovevano presentare domanda ai sensi dello EUSS per regolarizzare la propria residenza nel Paese. La data di scadenza era quella del 30 giugno 2021.

Gli interessati, nel caso in cui decidano di presentare domanda dopo il 30 giugno 2021, dovranno produrre prove di “valide motivazioni” che giustifichino il ritardo (v. paragrafo dedicato alle domande tardive). La Guida ufficiale dell’Home Office riporta alcuni scenari ed esempi di motivazioni che possono essere considerate come valide.

 

Minori di 21 anni

Anche i minori di 21 anni possono presentare domanda per accedere allo EUSS. Una volta presentata domanda, avranno automaticamente diritto allo stesso status del genitore.

Nel caso in cui i genitori non abbiano nessuno dei due status (settled o pre-settled), i figli, ove ne abbiano diritto, potranno comunque richiedere uno status EUSS.

I figli nati nel Regno Unito da un genitore che abbia già acquisito il settled status sono automaticamente cittadini britannici.

Dopo il 31 dicembre 2020, i genitori titolari di pre-settled status i cui figli nascono nel Regno Unito devono presentare domanda di pre-settled status anche per i figli entro 3 mesi dalla nascita o adozione.

Vi sono circostanze in cui i figli di genitori titolari di pre-settled status possono essere considerati cittadini britannici dalla nascita o possono essere registrati come tali. Questo nella misura in cui i genitori titolari di pre-settled status abbiano già maturato i tempi per acquisire la residenza permanente (v. paragrafo dedicato). Si raccomanda, come sempre, un’attenta lettura delle guide ufficiali del Governo britannico.

 

Ricongiungimento familiare

I familiari, di qualsiasi nazionalità, di un cittadino europeo con pre-settled status o settled status hanno diritto al ricongiungimento familiare.

Per poter attivare il ricongiungimento familiare ai sensi dello EUSS, è necessario: (A) dimostrare che la relazione esiste da prima del 31 dicembre 2020; (B) rispettare le condizioni poste dalle Autorità britanniche.

Sono ammessi al ricongiungimento, secondo quanto stabilito dalle Autorità britanniche:

  • coniuge;
  • partner in unione civile (Civil Partner);
  • partner duraturo (Durable Partner);
  • figli o nipoti minori di 21 anni, inclusi quelli del partner;
  • figli o nipoti maggiori di 21 anni a carico, inclusi quelli del partner;
  • genitori o nonni a carico, inclusi quelli del partner.

Per maggiori informazioni sulle procedure e scadenze per presentare domanda di ricongiungimento familiare dall’estero o dal Regno Unito si rimanda al sito internet ufficiale dell’Home Office.

ATTENZIONE – Se si presenta domanda di ricongiungimento familiare dall’estero il Governo britannico raccomanda di attendere l’esito finale prima di raggiungere il Regno Unito.


5. PASSAGGIO DA PRE-SETTLED A SETTLED STATUS

Dopo cinque anni di residenza continuativa nel Regno Unito iniziata prima del 31 dicembre 2020 è possibile richiedere la conversione del pre-settled status in settled status.

L’Home Office ha introdotto un nuovo criterio, in vigore dal 16 luglio 2025, per valutare i termini della residenza continuativa. Si tratta di un criterio aggiuntivo (30 mesi negli ultimi 60), più flessibile ma non sostitutivo del precedente (6 mesi ogni 12 mesi nell’arco di 5 anni). Tale nuovo criterio NON si applica in caso di domande tardive, ma solo in favore di quanti siano già titolari di pre-settled status. È ovviamente sufficiente, al fine di acquisire il settled status, soddisfare uno solo dei due requisiti.

Più nel dettaglio, è ora possibile acquisire il settled status purché nei cinque anni di residenza nel Regno Unito non si sia stati assenti dal Regno Unito per più di:

(A) 30 mesi [2,5 anni] negli ultimi 60 mesi [5 anni] (NB: a far data da quando si presenta domanda di conversione o da quando l’Home Office attiva la procedura di conversione automatica);

OPPURE

(B) 6 mesi ogni 12 mesi nell’arco di 5 anni (in questo caso esistono alcune eccezioni che consentono di rimanere fuori dal Regno Unito per più di 6 mesi senza interrompere la residenza continuativa).

Per verificare i periodi minimi di residenza continuativa, l’Home Office farà innanzitutto ricorso al National Insurance Number del titolare di pre-settled status, purché indicato da quest’ultimo in sede di domanda originaria (da intendersi come primissima domanda di EUSS accolta favorevolmente dall’Home Office). Sarà così possibile, per le sole autorità britanniche, consultare i database governativi in cui risultino, ad esempio, il versamento di tasse e tributi da parte del cittadino europeo o l’erogazione in suo favore di eventuali sussidi. L’Home Office potrà inoltre consultare i dati a sua disposizione sui viaggi effettuati da e per il Regno Unito.

L’Home Office può contattare direttamente il richiedente qualora ritenesse necessarie ulteriori prove documentali al fine di appurare i periodi minimi di residenza continuativa. Si raccomanda di consultare la seguente pagina, riepilogativa delle evidenze richieste per documentare la propria residenza continuativa.

Come menzionato al punto B, sono contemplate alcune assenze superiori a 6 mesi ogni 12 che non interrompono la residenza continuativa. Tra queste si citano, a titolo di esempio:

  • un periodo di massimo 12 mesi per un motivo importante (important reason): parto, malattia grave, studio, formazione professionale, incarico lavorativo all’estero, COVID-19;
  • servizio militare obbligatorio di qualsiasi durata;
  • tempo trascorso all’estero alle dipendenze del Governo britannico (inclusi i familiari).

Se si sono trascorsi più di 12 mesi al di fuori del Regno Unito a causa della pandemia COVID-19, si raccomanda di consultare attentamente la Guida ufficiale del Governo britannico.

Per una lista completa di assenze ammesse dall’ordinamento britannico si rimanda alla Guida ufficiale dell’Home Office, sezione intitolata Qualifying residence.

Per facilitare il calcolo delle assenze totali, l’associazione The3Million mette a disposizione sul proprio sito un “calcolatore”, consultabile a propria discrezione qui.

L’Home Office ha la facoltà di revocare il pre-settled status stesso a causa di assenze prolungate dal Paese.

 

6. CONVERSIONE AUTOMATICA A SETTLED STATUS

A partire da fine gennaio 2025, il Governo britannico ha introdotto la procedura di conversione automatica. Attraverso tale procedura, l’Home Office intende convertire automaticamente, senza che gli aventi diritto facciano istanza, i pre-settled status in settled status. Questo è possibile solo laddove i database governativi siano in grado di individuare i 5 anni di residenza continuativa. Gli interessati riceveranno un’email da parte dell’Home Office a inizio procedura e un’altra email con cui viene comunicato l’esito finale.

Per maggiori dettagli si prega di consultare questo comunicato – EU Settlement Scheme (EUSS) status automation – e il sito ufficiale del Governo britannico – Convert pre-settled status to settled status.

Rimane beninteso possibile, per gli aventi diritto, presentare domanda di settled status. La Delegazione Europea nel Regno Unito ha pubblicato un’utile guida su come presentare domanda di conversione.

Se non si fa domanda di settled status, il Governo britannico estenderà automaticamente tutti quei pre-settled status che, a ridosso della scadenza, non siano stati ancora convertiti in settled statusInizialmente, con una decisione dell’Home Office del luglio 2023, la durata di tale estensione è stata fissata a due anni. Attualmente, come comunicato il 21 maggio 2024, l’estensione è di 5 anni.

L’Home Office potrà revocare l’estensione di 5 anni del pre-settled status o non convertire automaticamente il pre-settled status in settled status se ritiene che non si soddisfino più i requisiti di legge (The Home Office may cancel the extension or not automatically convert your status if they think you no longer meet the requirements).

 

7. DIRITTI DI RESIDENZA PERMANENTE (PERMANENT RESIDENCE RIGHTS)

I beneficiari dell’Accordo di Recesso, a cinque anni di residenza continuativa, acquisiscono automaticamente i diritti di residenza permanente.

La sentenza dell’Alta Corte di Londra del dicembre 2022 stabilisce che i titolari di pre-settled status acquisiscono automaticamente i diritti di residenza permanente non appena si raggiungono i cinque anni di residenza continuativa (purché iniziata entro il 31 dicembre 2020), indipendentemente dal fatto che abbiano presentato o meno una domanda di conversione a settled status. [NB – I familiari in ricongiungimento possono, ovviamente, aver iniziato il periodo di residenza continuativa anche dopo il 31 dicembre 2020. V. paragrafo dedicato].

Un cittadino titolare di pre-settled status che ha esercitato (e può dimostrarlo) i diritti di libera circolazione ai sensi del diritto UE per 5 anni continuativi (aver risieduto nel Paese come lavoratore, studente, libero professionista, ecc.) acquisisce automaticamente i diritti di residenza permanente. Il sito dell’Home Office precisa quanto segue:

You can also have the right to live in the UK permanently if you can provide evidence that:

  • you have pre-settled status
  • you’re from the EU, Switzerland, Norway, Iceland or Liechtenstein and started living in the UK by 31 December 2020 (or you’re their family member)
  • you’ve spent five years in the UK and in that time you’ve been working (or looking for work for up to 3 months), studying or you’re self-sufficient

La Guida ufficiale del Governo britannico contiene maggiori informazioni sui criteri di riconoscimento e valutazione dei diritti di residenza permanente.

 

8. AGGIORNARE LO STATUS DIGITALE

Una volta acquisito uno status EUSS o il Certificate of Application, sarà possibile visualizzare online il proprio “status digitale” e aggiornare le informazioni in esso contenute. Come indicato sul sito dell’Home Office, i titolari di uno status EUSS sono tenuti a mantenere aggiornati i propri dati personali, quali ad esempio numero di passaporto/carta di identità, nonché indirizzo e-mail e numero di telefono collegati al proprio status digitale. Si potrebbero altrimenti riscontrare serie difficoltà ad accedervi.

Il pre-settled status e il settled status sono esclusivamente digitali. Questo significa che non verrà rilasciato un documento fisico. Tramite la propria pagina personale si potrà generare un codice di condivisione (share code) per consentire di dimostrare agli aventi diritto il proprio permesso di residenza (ad esempio al proprio datore di lavoro, ad agenti immobiliari o funzionari bancari).

È disponibile un video esplicativo al seguente link: How to prove your immigration status.

È possibile aggiornare il proprio status digitale, incluso il numero di passaporto, utilizzando questo servizio.

 

*** DOMANDE FREQUENTI ***


Sei titolare di uno status EUSS (EU Settlement Scheme) e hai un nuovo passaporto o carta d’identità?

Ricordati di aggiornare sempre il tuo profilo online (digital status) inserendovi i dati del nuovo documento d’identità.

Per evitare possibili disagi quando si viaggia, le Autorità del Regno Unito raccomandano di registrare il documento d’identità con cui si viaggia sullo status digitale personale. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 14 dell’Accordo di recesso tra Unione Europea e Regno Unito, i cittadini Europei titolari di pre-settled status o settled status possono viaggiare da/per il Regno Unito anche con la propria carta d’identità nazionale, purché valida (sino al 31 dicembre 2025 anche con quella cartacea, successivamente solo con quella elettronica).

Riassumiamo qui di seguito i singoli passaggi richiesti per aggiornare il tuo status digitale con i riferimenti del nuovo documento d’identità ↆ

  • Vai sul sito governativo britannico di riferimento – Update your UK Visas and Immigration account details: Update your UKVI account details – GOV.UK (www.gov.uk) – ed effettua il log-in con le credenziali personali in tuo possesso.
  • Una volta effettuato il log-in si potranno cambiare e aggiornare una serie di dati personali (indirizzo, telefono, indirizzo e-mail, ecc.).
  • Nella sezione “Identity Document” sarà possibile prendere visione di una lista di documenti collegati al proprio status.
  • Per aggiungerne uno nuovo (passaporto o carta d’identità) selezionare add a new identity document”.
  • Segui le istruzioni su schermo e carica una foto o una scansione del nuovo documento di viaggio. È importante che tutti i dati che figurano sul documento di viaggio siano ben leggibili.
  • Se il documento è stato caricato correttamente si riceverà un’email di conferma da parte dell’Home Office.
  • Lo EU Settlement Resolution Centre, gestito dalle competenti Autorità britanniche, può fornire assistenza su vari aspetti legati a una domanda di pre-settled status o settled status.
  • È sempre possibile rivolgersi a un’associazione accreditata presso le autorità britanniche che si occupa del sostegno gratuito dei cittadini UE che hanno aderito o desiderano aderire allo EUSS.

 

Per quanto tempo mi posso assentare dal Regno Unito se ho ottenuto il pre-settled status?

I titolari di pre-settled status devono osservare periodi minimi di residenza continuativa nel Regno Unito (iniziata prima del 31 dicembre 2020) per far sì che lo status rimanga valido e per poter accedere, dopo cinque anni, al settled status. In caso contrario, l’Home Office potrebbe revocare il pre-settled status stesso o non consentire il successivo passaggio a settled status.

Per residenza continuativa si intende che nei cinque anni di residenza non si sia stati assenti dal Regno Unito per più di:

(A) 30 mesi [2,5 anni] negli ultimi 60 mesi [5 anni] (NB: a far data da quando si presenta domanda di conversione o da quando l’Home Office attiva la procedura di conversione automatica);

OPPURE

(B) 6 mesi ogni 12 mesi nell’arco di 5 anni (in questo caso esistono alcune eccezioni che consentono di rimanere fuori dal Regno Unito per più di 6 mesi senza interrompere la residenza continuativa).

Ai sensi della normativa britannica i possessori di pre-settled status possono perdere automaticamente (lapse) tale status a causa di un’assenza prolungata dal Regno Unito. Fino al 20 maggio 2024, la legge britannica stabiliva che a seguito di un’assenza di 2 anni consecutivi dal Paese il pre-settled status decadeva (lapse) automaticamente.

Il 21 maggio 2024 il Governo britannico ha modificato tale normativa emanando un nuovo strumento normativo che consente di assentarsi fino a 5 anni continuativi dal Regno Unito prima di perdere il proprio pre-settled status. Tuttavia, se si è già stati assenti dal Regno Unito per più di 2 anni consecutivi senza giustificazione prima del 21 maggio 2024, e non si sono acquisiti i diritti di residenza permanente prima della partenza, è molto probabile che il pre-settled status sia già decaduto automaticamente (questo anche se il digital status continua a mostrare uno status valido).

L’Home Office ha la facoltà di revocare il pre-settled status stesso a causa di assenze prolungate dal Paese.

 

Se in possesso di pre-settled status, la mia assenza connessa al COVID-19 rientra tra quelle consentite dall’Home Office?

Alcune assenze legate alla pandemia da COVID-19 possono essere ricomprese tra quelle consentite. Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link.

 

Quanto posso assentarmi dal Regno Unito se ho ottenuto il settled status?

Il settled status consente di assentarsi fino a un massimo di 5 anni consecutivi.

Il sito ufficiale dell’Home Office riporta quanto segue:

  • You can spend up to 5 years in a row outside the UK, the Channel Islands or the Isle of Man without losing your status.
  • If you enter the UK for any amount of time during that 5 years, you’ll then be able to spend up to 5 more years outside the UK.

 

Se sono in possesso del settled status e sposto la mia residenza in Italia, rischio di perdere lo status acquisito?

Il settled status consente di risiedere nel Regno Unito a tempo indeterminato e di assentarsi fino 5 anni consecutivi. Il settled status e l’iscrizione all’A.I.R.E. sono due istituti diversi. Il primo risponde alla normativa britannica, il secondo a quella italiana. Per i trasferimenti di residenza in Italia da un paese estero occorre rispettare le procedure previste dalla normativa italiana. Per l’iscrizione all’A.I.R.E. nel Regno Unito si prega di contattare il Consolato di riferimento.

 

Sono residente nel Regno Unito da prima di dicembre 2020 ma non ho ancora presentato domanda allo EU Settlement Scheme, sono ancora in tempo per fare domanda?

La scadenza posta dalle Autorità britanniche per accedere allo EU Settlement Scheme (EUSS) era il 30 giugno 2021. I cittadini UE residenti nel Regno Unito alla data del 31 dicembre 2020 possono ancora presentare una “domanda tardiva” se in presenza di valide motivazioni che giustifichino tale ritardo. Per maggiori dettagli, e una lista non esaustiva di motivazioni ritenute valide, si rimanda al seguente link: Apply to the EU Settlement Scheme (settled and pre-settled status): Who can apply.

 

Posso presentare domanda di ricongiungimento familiare con mia sorella o mio fratello residenti nel Regno Unito con settled o pre-settled status?

No. Il ricongiungimento familiare ai sensi dello EUSS è ammesso solo tra coniugi, partner civili, coppie durature, genitori o nonni a carico e figli o nipoti. V. Apply to the EU Settlement Scheme (settled and pre-settled status): Applying as the family member of someone from the EU, Switzerland, Norway, Iceland or Liechtenstein.

 

Sono titolare di uno status EUSS (pre-settled o settled status). Posso viaggiare da/per il Regno Unito con la mia carta d’identità?

, l’articolo 14 dell’Accordo di recesso tra Unione Europea e Regno Unito salvaguarda il diritto di fare ingresso nel Regno Unito con carta d’identità nazionale (purché valida) per i titolari di uno status EUSS. In tal caso, l’Home Office raccomanda che la carta d’identità sia debitamente registrata sul proprio status digitale, in modo da evitare inconvenienti alla frontiera o all’imbarco. Per aggiornare il tuo status digitale accedi a questo servizio.

Se invece sei un turista, ti invitiamo a consultare la pagina “Turisti” del nostro sito.

 

Ho fatto domanda e non ho ancora ricevuto risposta dall’Home Office: cosa devo fare?

Coloro che hanno depositato una valida domanda per accedere allo EU Settlement Scheme (anche in caso di domande tardive presentate dopo il 30 giugno 2021) riceveranno un “Certificate of Application”. In caso negativo o in caso di ritardi è possibile contattare lo EU Settlement Resolution Centre.

 

Cosa posso fare in caso di rigetto o rifiuto della mia domanda da parte dell’Home Office?

Nel caso in cui la propria domanda venga rifiutata (refused) per motivi di ammissibilità (eligibility) da parte delle competenti Autorità britanniche, è possibile presentare ricorso al Tribunale di primo livello (appeal to the First-tier Tribunal) entro 14 giorni dal momento in cui si riceve notifica del rifiuto (28 se ci si trova al di fuori del Regno Unito).

Nel caso in cui la domanda venga rigettata (rejected) per motivi di validità (validity), ad esempio perché non vi sono “valide motivazioni” in caso di domande tardive, è possibile:

  • presentare ricorso (judicial review) presso la competente High Court, solitamente entro 3 mesi dalla decisione;

 

Datori di lavoro, proprietari di case in affitto e università possono chiedermi di provare il mio diritto a risiedere nel Regno Unito?

Sì. Dal 1° luglio 2021 (Right to Work e Right to Rent) i cittadini europei devono provare il proprio titolo di residenza nel Regno Unito tramite la condivisione di un codice provvisorio (share code) da esibire ai soggetti interessati e aventi diritto.

Il 21 maggio 2024 l’Home Office ha annunciato che la “data di scadenza” del pre-settled status non sarà in questi casi più visibile a terzi: “the Home Office will also remove the pre-settled status expiry date from the digital profiles shown to third parties in the online checking services for Right to Work, Right to Rent and View and Prove”.

Inoltre, datori di lavoro e padroni di casa non saranno tenuti a condurre un ulteriore controllo durante l’intera durata del contratto di lavoro o di affitto: “Employers, landlords and letting agents will not be required to conduct a further right to work or rent check where the individual remains in their employment or as part of that tenancy agreement”. 

 

Il mio matrimonio è stato celebrato dopo il 31 dicembre 2020. Posso fare domanda di ricongiungimento familiare?

Per poter accedere al ricongiungimento familiare nell’ambito dello EU Settlement Scheme, il matrimonio (o unione civile) deve essere stato celebrato entro il 31 dicembre 2020. Se questo non è possibile, bisognerà dimostrare che si tratta di una relazione già duratura al 31 dicembre 2020. Per relazione duratura s’intende, per esempio, aver convissuto per almeno due anni o condividere responsabilità genitoriale al 31 dicembre 2020. Per maggiori dettagli si rimanda alla Guida ufficiale dell’Home Office.

 

Sono titolare di un Indefinite Leave to Remain cartaceo e non ancora di uno status EUSS, cosa posso fare?

I titolari di un permesso a tempo indeterminato britannico (Indefinite Leave to Remain or Enter in the UK) non sono obbligati a effettuare la registrazione allo EUSS, ma ne hanno piena facoltà. Lo EUSS conferisce, infatti, benefici aggiuntivi, tra i quali il diritto di risiedere all’estero fino a cinque anni senza perdere lo status acquisito (rispetto ai soli due anni di assenza previsti dall’Indefinite Leave to Remain). Si ricorda che la scadenza per presentare domanda era quella del 30 giugno 2021. Pertanto, i titolari di permesso di soggiorno permanente britannico, nel caso in cui decidano di presentare domanda dovranno includere prove di “valide motivazioni” che giustifichino il ritardo (vedi paragrafo dedicato alle domande tardive). La Guida ufficiale dell’Home Office, riporta alcuni scenari ed esempi di motivazioni che possono essere considerate come valide dall’Home Office.

Tuttavia, poiché il Governo britannico sta sostituendo i documenti d’immigrazione cartacei con una prova digitale del proprio status migratorio, denominata e-Visa, se non si soddisfano i requisiti per lo EUSS, si può presentare domanda per un e-Visa tramite una “no time limit application” (NTL). Per maggiori informazioni sul procedimento da seguire si prega di consultare il sito web dell’Home Office: Online immigration status (eVisa) – GOV.UK (www.gov.uk)Qui il link al comunicato dell’Ambasciata sul tema.

 

LINK UTILI

 

  • È possibile chiedere sostegno alle varie associazioni che operano nel campo dell’assistenza gratuita dei cittadini UE nel Regno Unito. Il sito del Governo britannico mette a disposizione una lista di associazioni a questo link: Get help applying to the EU Settlement Scheme – GOV.UK (www.gov.uk).
  • È inoltre possibile rivolgersi a un consulente in materia di immigrazione. Una lista di consulenti autorizzati dal Governo britannico è consultabile al sito dell’Immigration Advice Authority.
  • L’Independent Monitoring Authority(IMA), ente deputato alla tutela dei diritti dei cittadini UE nel Regno Unito, può ricevere segnalazioni da parte dei cittadini europei inerenti a eventuali problematiche connesse con lo EUSS.
  • Lo EU Settlement Resolution Centrepuò fornire assistenza su vari aspetti legati a una domanda di pre-settled status o settled status.