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Residenti nel Regno Unito (EU Settlement Scheme)

Se un quesito non trova risposta in questa pagina, è possibile contattare l’Ambasciata tramite un indirizzo di posta elettronica dedicato a quesiti legati alla Brexit: londra.brexit@esteri.it

L’Ambasciata non può fornire assistenza legale personalizzata per seguire i casi individuali, né può assistere per la compilazione di domande di EU Settlement Scheme presso l’Home Office.

  

                       

RESIDENTI NEL REGNO UNITO

Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l’accordo di recesso tra Regno Unito e l’Unione Europea, che tutela i diritti in materia di assistenza sanitaria, pensioni, prestazioni sociali, ricongiungimento familiare, accesso all’istruzione per i cittadini europei residenti nel Paese prima del 31 dicembre 2020.

Per i cittadini che intendevano continuare a risiedere nel Regno Unito dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, era necessario registrarsi attraverso uno schema messo a punto dalle autorità britanniche denominato “EU Settlement Scheme”.

Di seguito le principali informazioni sullo EU Settlement Scheme:

 

 

 

Registrarsi allo EU Settlement Scheme

Il processo di registrazione allo EU Settlement Scheme si è concluso il 30 giugno 2021.

È ancora possibile fare richiesta per ottenere lo EU Settlement Scheme in casi limitati, ossia con una domanda tardiva, o domanda di ricongiungimento familiare. La domanda di EU Settlement Scheme può essere presentata principalmente tramite l’App “EU Exit: ID Document Check” o sul sito internet dell’Home Office. Il procedimento si compone di 3 passaggi:

1) Fornire una prova valida d’identità (passaporto biometrico o carta d’identità nazionale);

2) Fornire una prova valida di permanenza continuativa nel Regno Unito. Si consiglia di consultare l’elenco completo delle prove di residenza;

3) Superare il controllo dei precedenti penali per tutti i maggiori di 18 anni.

Una volta presentata la richiesta si otterrà un numero identificativo, denominato UAN (Unique Application Number) e successivamente, se la domanda è stata presentata correttamente, si riceverà un Certificate of Application (CoA), che vale come ricevuta.

La domanda, una volta ricevuta, viene quindi valutata dall’Home Office, con i seguenti esiti:

  1. Settled Status”: permesso di soggiorno permanente, si ottiene se si hanno cinque anni o più di residenza continuativa nel Regno Unito. Questo status, una volta ottenuto, dà diritto ad assentarsi per lunghi periodi (fino a 5 anni consecutivi) ed offre la possibilità di poter presentare domanda di accesso alla cittadinanza britannica;
  2. Pre-Settled Status”: permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a completare il periodo minimo di residenza di cinque anni che consente successivamente di presentare domanda di passaggio al “Settled Status”. Con questo status son possibili assenze limitate durante i cinque anni di residenza nel Regno Unito (massimo 6 mesi ogni 12 mesi) ed una singola assenza di 12 mesi per: gravidanza, grave malattia, studio, formazione professionale, assegnazione di incarico lavorativo all’estero. In caso di assenze superiori ai due anni si perderà il proprio Pre-Settled Status.
  3. Rigetto della domanda per insufficienza di prove a supporto della richiesta o per mancanza di requisiti.

Domande tardive

Dal 1° luglio 2021, i cittadini italiani ed i loro familiari che risiedono nel Regno Unito sono tenuti a dimostrare il loro diritto a risiedere nel paese.

Coloro che erano residenti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 ma non hanno presentato domanda all’EU Settlement Scheme entro la scadenza del 30 giugno 2021 potrebbero trovarsi in posizione irregolare nel Regno Unito.

È possibile presentare una domanda tardiva all’EU Settlement Scheme se si adducono valide motivazioni per non aver presentato la richiesta entro i termini stabiliti, così come indicato dalle autorità britanniche.

Le domande tardive devono includere valide motivazioni che possano giustificare l’aver mancato la scadenza del 30 giugno 2021. Tra le principali (ma non esaustive) motivazioni vi sono:

  1. un genitore, tutore o autorità locale non ha presentato domanda per conto di un minore;
  2. individui che hanno avuto una grave malattia tale da non consentire di presentare domanda per tempo;
  3. vittime di schiavitù moderna;
  4. individui soli, vulnerabili o che non possiedono le competenze digitali per accedere allo EU Settlement Scheme;
  5. individui che non sono stati in grado di presentare domanda per motivi legati alla pandemia di Coronavirus.

Chi può accedere allo EU Settlement Scheme

Possono fare richiesta di accesso allo EU Settlement Scheme i cittadini UE, SEE e svizzeri; i cittadini non europei ma con familiare UE; i cittadini nati nel Regno Unito da genitori UE e che non possiedono la cittadinanza britannica.

In linea generale, l’accesso allo EU Settlement Scheme è consentito a quanti erano residenti nel Regno Unito al 31 dicembre 2020. La domanda può essere presentata anche da quanti abbiano risieduto per più di cinque anni nel Regno Unito e siano in grado di provare la propria “residenza storica” nel Paese e di non aver lasciato il Regno Unito da più di 5 anni.

I possessori di un permesso a tempo indeterminato britannico (Indefinite Leave to Remain or Enter in the UK) non sono tenuti ad effettuare la registrazione, ma è raccomandabile. Lo EU Settlement Scheme conferisce, infatti, benefici aggiuntivi, tra cui il diritto di risiedere all’estero fino a cinque anni senza perdere lo status acquisito (anziché i soli due anni di assenza previsti dall’Indefinite Leave to Remain).

Minori

Anche i minori di 21 anni devono presentare domanda di accesso allo EU Settlement Scheme. Una volta presentata avranno automaticamente diritto allo stesso status del genitore. Nel caso in cui i genitori non abbiano nessuno dei due status, i figli potranno comunque richiedere il Pre-Settled Status o il Settled Status.

I figli nati in Regno Unito dopo che uno dei genitori abbia acquisito il Settled Status sono automaticamente cittadini britannici. Bisogna invece presentare domanda all’interno dello EUSS per i figli nati dopo il 31 dicembre 2021 in Regno Unito da genitori con il Pre-settled status.

Ricongiungimento familiare

I familiari di qualsiasi nazionalità di un cittadino europeo, hanno diritto al ricongiungimento familiare all’interno dello EU Settlement Scheme senza limiti di tempo. Per poter accedere al ricongiungimento familiare, bisogna dimostrare che la relazione fosse antecedente al 31 dicembre 2020 ed occorre rispettare le condizioni poste dalle autorità britanniche. Sono ammessi al ricongiungimento:

  1. Coniuge;
  2. Partner in unione civile (Civil Partner);
  3. Partner duraturo (Durable Partner);
  4. Figli o nipoti minori di 21 anni (anche nati dopo il 31 dicembre 2020), inclusi quelli del partner;
  5. Figli o nipoti maggiori di 21 anni a carico, inclusi quelli del partner;
  6. Genitori o nonni a carico, inclusi quelli del partner.

In generale, il tipo di richiesta da effettuare dipende dalla nazionalità del familiare. I familiari cittadini europei possono richiedere direttamente il Pre- o Settled status (normalmente utilizzando l’App “Eu Exit: ID Document check”). I familiari cittadini non-europei dovranno invece prima richiedere un EUSS Family Permit al di fuori del Regno Unito, e poi presentare richiesta di Pre- o Settled status una volta entrati nel territorio britannico (ed entro tre mesi dall’ingresso).


Passaggio da Pre-settled a Settled Status

Dopo cinque anni di residenza continuativa nel Regno Unito, e prima che il Pre-settled scada, è possibile richiedere la conversione in Settled status. Non è necessario attendere fino alla scadenza del Pre-settled status per poter presentare domanda.

Residenza continuativa significa che, per 5 anni, non si è stati assenti per più di sei mesi ogni 12 mesi dal Regno Unito. Sono previste alcune limitate eccezioni alla regola dei sei mesi (si vedano le domande frequenti).

Per convertire il Pre-settled in Settled status, sarà necessario presentare nuovamente domanda ai sensi dell’EUSS. Se i controlli automatici effettuati attraverso i contributi (National Insurance contributions) non rilevano cinque anni di residenza, bisognerà fornire ulteriori prove dei cinque anni di soggiorno continuativo in Regno Unito.

 

Provare e aggiornare il proprio Status

Una volta ricevuto lo status o il Certificate of Application, sarà possibile visualizzarlo online ed aggiornare le informazioni in esso contenute. Come indicato sul sito dell’Home Office, i titolari di uno status ai sensi dell’EUSS sono tenuti a mantenere aggiornati i propri dati personali, quali numero di passaporto/carta di identità, ma anche l’indirizzo email e numero di telefono collegati al proprio status, altrimenti potrebbero riscontrare serie difficoltà nell’accedervi.

Il Pre- e il Settled Status sono interamente digitali. Questo significa che non verrà rilasciato un documento fisico che comprovi il possesso di tale status. Tramite la propria pagina personale si potrà generare un codice di condivisione (share code) per consentire ad esempio al proprio datore di lavoro, ad agenti immobiliari o funzionari bancari di verificare l’esistenza di un permesso di soggiorno a proprio nome È possibile aggiornare il proprio status, e quindi numero di passaporto, utilizzando questo servizio (una guida in italiano su come gestire il proprio status digitale è disponibile qui).

Domande frequenti

Ho rinnovato il passaporto/carta di identità, cosa devo fare?

Dopo il rinnovo del documento di identità, è necessario aggiornare i dati sul vostro status. La procedura va effettuata online utilizzando questo servizio.

Ricordatevi che, finché le informazioni non vengono aggiornate, l’accesso al vostro status è legato al numero di documento che avete utilizzato per fare la richiesta. Ricordatevi anche di scrivere il numero di passaporto/carta di identità e tenerlo al sicuro, nel caso in cui perdeste il passaporto o lo rinnovaste, e non foste più in grado di accedere al vecchio numero di documento.

Per quanto tempo mi posso assentare dal Regno Unito se ho ottenuto il Pre-Settled Status?

I titolari di Pre-Settled status possono assentarsi per massimo 6 mesi ogni 12 mesi per tutto il quinquennio della propria residenza continuativa, pena la perdita della possibilità di accesso al Settled Status. Un periodo di assenza superiore ai 6 mesi (ma che non superi i 12) è concesso nel caso di gravidanza, grave malattia, studio, formazione professionale, assegnazione di incarico lavorativo all’estero. Le assenze vengono contate a partire dal giorno successivo in cui si è lasciato il Regno Unito.

Nel caso di un’assenza superiore ai sei mesi, sarà necessario giustificare l’assenza con prove adeguate in sede di presentazione di domanda di Settled status. Ad esempio, per una malattia grave, bisogna presentare le cartelle cliniche a riprova del fatto che le sue condizioni o di un familiare stretto non consentivano di tornare nel Regno Unito.

In alcuni casi, l’Home Office permette di giustificare un’assenza superiore ai 12 mesi, se il coronavirus ha impedito il ritorno nel Regno Unito.

Se in possesso di Pre-Settled Status, la mia assenza connessa al COVID-19 rientra tra le ragioni consentite dall’Home Office?

Alcune assenze legate alla pandemia da Coronavirus possono essere ricomprese in quelle consentite per non interrompere la propria residenza continuativa nel Regno Unito. Ad esempio rientrano in questa fattispecie gli studenti iscritti alle università britanniche che hanno ricevuto l’autorizzazione a seguire le lezioni da remoto e si sono dunque assentati per meno di 12 mesi. Tuttavia sarà necessario provare e possedere quante più documentazioni possibili nel momento in cui si procederà a presentare domanda di Settled Status. Per maggiori informazioni su quali tipi di casi sono ricompresi è possibile consultare il seguente link.

Se mi assento dal Regno Unito per più di 12 mesi perdo il Pre-Settled Status?

No. Il Pre-Settled Status si perde solo se si trascorrono più di due anni consecutivi all’estero. Tuttavia occorre che le assenze rientrino nelle motivazioni ammesse dalle autorità britanniche ed avere prove sufficienti che possano sostenere la propria posizione nel momento in cui si presenterà domanda per l’accesso al Settled Status. Qualora le proprie assenze non rientrino nelle motivazioni ammesse, alla scadenza del proprio Pre-Settled Status non si potrà accedere al Settled Status.

Quanto posso assentarmi dal Regno Unito se ho ottenuto il Settled Status?

Il Settled Status consente di assentarsi fino ad un massimo di 5 anni consecutivi. L’ingresso nel Regno Unito (anche per un breve periodo) prima dello scadere dei 5 anni consente di azzerare il conto delle assenze.

Se sono in possesso del Settled Status e sposto la mia residenza in Italia, rischio di perdere lo status acquisito?

No. Il Settled Status non è connesso alla residenza nel Paese, ma consente di risiedere nel Regno Unito a tempo indeterminato e di assentarsi fino 5 anni consecutivi. Il Settled Status e l’iscrizione all’A.I.R.E. sono due istituti diversi che attengono l’uno alla legislazione del Regno Unito e l’altro a quella dell’Italia e non sono, perciò, tra loro comunicanti. Per i trasferimenti di residenza in Italia da un paese estero occorre seguire le procedure previste dalla legislazione italiana.

Posso effettuare domanda di ricongiungimento familiare con mia sorella o mio fratello residenti nel Regno Unito con Settled o Pre-Settled Status?

No. Il ricongiungimento familiare è possibile solo tra coniugi, partner civili, coppie durature, genitori o nonni e figli o nipoti.

Ho letto che dal 1° ottobre 2021 non si potrà utilizzare la carta d’identità per entrare nel Regno Unito.

Corretto. I cittadini UE, dal 1° ottobre 2021, sono tenuti ad essere in possesso di un valido passaporto per l’ingresso nel Regno Unito. Sono esentati da questa regola e potranno fare ingresso in UK anche con la sola carta d’identità: i possessori di Settled o Pre-Settled Status, lavoratori transfrontalieri, cittadini UE con permesso per ricongiungimento familiare all’interno dello EU Settlement Scheme, cittadini con permesso per trattamento sanitario nel Regno Unito. L’Home Office consiglia che la carta di identità sia registrata sul proprio status in modo da evitare inconvenienti alla frontiera britannica. È possibile aggiungere un documento al proprio status utilizzando questo servizio. Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare il prospetto informativo messo a disposizione dalla Commissione UE al seguente link.

Ho effettuato la domanda di EU Settlement Scheme ma non ho ancora ricevuto risposta dall’Home Office: cosa devo fare?

Coloro che hanno effettuato una valida richiesta di EU Settlement Scheme (anche dopo il 30 giugno 2021) vedranno i propri diritti garantiti sulla base del Certificate of Application. A causa di alcuni ritardi è possibile che occorrano diversi giorni per ricevere l’esito della propria richiesta. Il possesso del Certificate of Application non equivale al possesso di uno Status all’interno dello EU Settlement Scheme: in caso la propria domanda venga rigettata e non si riesca a produrre nuove documentazioni a sostegno della propria richiesta si dovrà lasciare il Paese entro i termini stabiliti. Qualora non si sia ricevuto il Certificate of Application occorrerà contattare lo EU Settlement Resolution Centre.

Sono stato residente per diverso tempo nel Regno Unito, ma poi ho fatto ritorno in Italia. Se volessi ritornare nel Regno Unito potrei presentare richiesta di EU Settlement Scheme?

Per poter fare domanda di EU Settlement Scheme occorre possedere determinati requisiti:

  1. Essere stati residenti nel Regno Unito al 31 dicembre 2020 e non aver lasciato il paese per più di 6 mesi;
  2. Essere stati residenti nel Regno Unito per più di cinque anni e non mancare dal paese da almeno cinque anni (c.d. Residenza Storica).

Se si rientra in una di queste fattispecie è possibile presentare una domanda tardiva di EU Settlement Scheme.

La mia azienda (o proprietario di casa, o università) può chiedere di provare il mio diritto a risiedere nel Regno Unito?

Sì. Dal 1° luglio 2021 (Right to Work e Right to Rent) i cittadini devono provare i propri diritti a risiedere nel Regno Unito tramite la condivisione di un codice provvisorio (share code) da fornire ai soggetti interessati.

Il mio matrimonio è stato celebrato dopo il 31 dicembre 2020, posso fare domanda di ricongiungimento familiare?

Per poter accedere al ricongiungimento familiare nell’ambito dell’EUSS, il matrimonio (o unione civile) dev’essere stato celebrato entro il 31 dicembre 2020. Se questo non è possibile, bisognerà dimostrare che la relazione fosse già duratura al 31 dicembre 2020. Per relazione duratura si intende aver convissuto per almeno due anni, o condividere responsabilità genitoriale al 31 dicembre 2020.

È possibile richiedere supporto alle associazioni che operano nel supporto legale dei cittadini UE, disponibili ai seguenti link:

Se un quesito non trova risposta in questa pagina, è possibile contattare l’Ambasciata tramite un indirizzo di posta elettronica dedicato a quesiti legati alla Brexit: londra.brexit@esteri.it

L’Ambasciata non può fornire assistenza legale personalizzata per seguire i casi individuali, né può assistere per la compilazione di domande di EU Settlement Scheme presso lo Home Office.