Per prodotti composti si intendono alimenti per consumo umano contenenti prodotti trasformati di origine animale e di origine vegetale. Gli esempi più comuni sono lasagne, pizza ai peperoni. Quindi, non sono considerati prodotti composti se, ad esempio, contengono prodotti di origine animale non trasformati o sono destinati all’alimentazione animale (pet food).
I prodotti composti provenienti dai paesi UE possono essere: esenti dai controlli o a rischio basso. Se provenienti da paesi extra UE possono essere classificati anche a rischio medio. Per eventuali dubbi sulla classificazione di specifici prodotti, scrivere a imports@apha.gov.uk.
I prodotti composti dei paesi UE ricadranno nella categoria a basso rischio a partire da gennaio 2024, salvo diversa valutazione del rischio che potrà avvenire non prima di aprile 2024 e di cui, eventualmente, sarà data preliminare comunicazione agli operatori.
BASSO RISCHIO – L’importazione in Gran Bretagna di prodotti composti a basso rischio provenienti dai paesi UE prevede:
- Pre notifica tramite IPAFFS (Import of Products, Animal, Food and Feed System). La merce deve arrivare alla frontiera accompagnata da un documento commerciale.
- Esenzione da controlli documentali, d’identità e fisici di routine. Tuttavia, a partire dal 30 aprile 2024, dei controlli potranno essere disposti se viene individuato qualche fattore di rischio. Inoltre, dalla stessa data, tali prodotti dovranno entrare in Gran Bretagna attraverso un punto di ingresso dotato di un BCP designato per quella categoria di prodotto.
ESENZIONE – Un prodotto composto è esente da controlli ufficiali se si verificano le seguenti condizioni:
- Ha subito un trattamento termico. Ciò significa che è stabile a temperatura ambiente o ha subito una cottura completa o un trattamento termico che ha denaturato gli ingredienti crudi.
- Prodotto senza carne trasformata, estratti o polvere di carne.
- Prodotto con meno del 50% di altri prodotti di origine animale (eventuali derivati del latte devono provenire da paesi approvati ed aver subito un appropriato trattamento termico).
- Etichettato per consumo umano.
- Correttamente imballato o sigillato in contenitori puliti.
I prodotti esenti entrano da qualunque punto di ingresso accompagnati da un semplice documento commerciale.
Il Governo britannico sta lavorando ad un sistema di alert via SMS per gli autisti e camionisti che trasportano merci selezionate per un’ispezione. Inoltre, ulteriori informazioni saranno fornite sulla possibilità di applicare una fee fissa, cosiddetta Common user charge, per le consegne di prodotti animali da sottoporre a controlli SPS alla frontiera.
Condizioni differenti riguardano le importazioni dall’Irlanda e per le importazioni dai paesi non UE, per le quali si rimanda alla lettura del manuale BTOM sul sito GOV.UK.
Informazioni sulla categoria di rischio dei prodotti composti sono disponibili al seguente link.
Informazioni sui Border Control Posts (BCPs) nel Regno Unito per i prodotti composti sono disponibili al seguente link
Le definizioni complete di prodotti esenti, in base all’Art. 6 della Decisione UE 2007/725/EC e Reg. 28/2012.
Non sono soggetti a controlli veterinari i prodotti composti e i prodotti alimentari seguenti, destinati al consumo umano e che non contengono alcun prodotto a base di carne:
- A) prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti:
- si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo;
- siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano;
- siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti;
- siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua inglese in modo che il documento e l’etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull’ingrediente;
- B) prodotti composti o prodotti alimentari elencati nell’allegato II.
- Prodotti della biscotteria;
- Prodotti della panetteria; bread, cakes, biscuits, waffles and wafers, rusks, toasted bread and similar toasted products che siano stati trattati termicamente e contengono meno del 20% di prodotti quali uova o formaggio processati;
- Prodotti della pasticceria;
- Cioccolata e Prodotti della confetteria (comprese le caramelle); anche in questo caso purché soggetti a un trattamento termico e contenenti meno del 50% di uova e formaggi processati;
- Capsule di gelatina vuote, Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi di prodotto animale, nello specifico meno del 20%,, nonché quelli contenenti glucosamina, condroitina o chitosano;
- Estratti di carne e concentrati di carne;
- Olive farcite di pesce;
- Paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite, con prodotti a base di carne; e contenenti meno del 50% di prodotti a base di uovo e formaggi processati;
- Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti in misura minore al 50% estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali, olio, polveri o estratti di pesca